ORDINANZA DI DIVIETO DI RACCOLTA E CONSUMO DEGLI ORTAGGI COLTIVATI NEL RAGGIO DI METRI 150, DAL LUOGO DELL'INCENDIO DI VIA ALBERIA N. 71.

Data di pubblicazione:
25 Novembre 2024
ORDINANZA DI DIVIETO DI RACCOLTA E CONSUMO DEGLI ORTAGGI COLTIVATI NEL RAGGIO DI METRI 150, DAL LUOGO DELL'INCENDIO DI VIA ALBERIA N. 71.

 

IL SINDACO

 

CONSIDERATO che in data 25/11/2024 è scoppiato un incendio presso l’abitazione privata sita in via Alberia n. 71;

 

 

ATTESO che l’incendio può aver determinato la produzione di fumi tossici e che, per questa ragione, sono intervenuti gli organi preposti per i rilievi e le valutazioni del caso (Ats e Arpa);

 

CONSIDERATO che i funzionari dell’Ats di Mantova ritengono opportuno, a tutela della salute pubblica, disporre il divieto di raccolta e consumo di ortaggi, coltivati nel raggio di 150 m dal luogo dell’incendio;

 

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzioni del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone: “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime matrie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendete più comuni e al territorio comunale”;

 

VISTO l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, a mente del quale “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

 

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art. 117 (Interventi d’urgenza) al comma 1, sancisce che “In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

 

Attesa, pertanto, la propria competenza;

 

Tutto ciò premesso

 

O R D I N A

 

 

Il divieto di raccolta e consumo degli ortaggi coltivati nel raggio di metri 150, dal luogo dell’incendio;

 

Ultimo aggiornamento

Lunedi 25 Novembre 2024