ORDINANZE E AUTOCERTIFICAZIONE ALLEGATE
Il Ministro della Salute Roberto Speranza e il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana hanno firmato una nuova Ordinanza per stabilire ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza Covid-19.
Su tutto il territorio di Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autocertificazione.
È consentito in ogni cas o fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
Il Presidente Attilio Fontana ha inoltre firmato la nuova Ordinanza n. 623, che aggiorna ed integra i contenuti dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre.
Le disposizioni riportate dall’Ordinanza del Ministro della Salute e dall’Ordinanza regionale n. 623 entrano in vigore a partire dal 22 ottobre e restano valide fino al 13 novembre 2020.
Tra le novità previste dall’Ordinanza n. 623 si evidenziano, in particolare:
CHIUSURA GRANDI NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI
Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura di:
Restano invece aperti, anche il sabato e la domenica, i negozi che vendono:
Rimangono aperte anche farmacie, parafarmacie, tabaccherie e rivendite di monopoli.
MISURE ANTI-ASSEMBRAMENTO
All’ingresso degli esercizi commerciali al dettaglio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
Nei locali devono essere evitati gli assembramenti e va assicurato il mantenimento di almeno un metro di distanza tra i clienti. Le medie e grandi strutture di vendita devono adottare, se possibile, modalità di prenotazione per gestire l'ingresso dei clienti (ad es. tramite app).
SAGRE E FIERE
È vietato lo svolgimento di sagre e fiere di comunità. Sono invece consentite le manifestazioni che si svolgono in appositi quartieri fieristici.
Con l’Ordinanza n. 623 del 21 ottobre vengono inoltre aggiornate o confermate le seguenti disposizioni:
MISURE ANTI-MOVIDA
Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai sindaci.
DIDATTICA A DISTANZA
A partire dal 26 ottobre, le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado devono realizzare le proprie attività attraverso la didattica a distanza per l'intera classe, se ci sono già le condizioni di effettuarla e salvo eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti viene fortemente raccomandato di adoperarsi nel più breve tempo possibile per poter svolgere anch’essi la didattica a distanza.
Sono escluse le attività di laboratorio, che possono essere svolte in presenza.
Alle Università è raccomandata la promozione della didattica a distanza quanto più possibile.
Ai dirigenti degli istituti scolastici si raccomanda inoltre di differenziare gli ingressi a scuola.
SPORT DI CONTATTO SVOLTI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ DILETTANTISTICHE
Sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.
Gli allenamenti e la preparazione atletica possono essere svolti individualmente. Le società e le associazioni dilettantistiche devono garantire il rispetto delle misure di prevenzione, tra cui il mantenimento di almeno due metri di distanza tra ciascuna persona.
ACCESSO ALLE RSA
L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque sempre dopo rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.
SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO
Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. È inoltre vietato l’uso delle “slot machine” negli esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Le attività economiche elencate al punto 1.4 dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre devono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1.
Tutti i lavoratori di tali attività sono obbligati all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività.
Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza n. 623 del 21 ottobre resta valido quanto previsto dalle precedenti disposizioni attualmente in vigore.
DISPOSIZIONI NAZIONALI
La disposizioni nazionali in vigore fanno riferimento al DPCM del 13 ottobre e al DPCM del 18 ottobre. Le norme indicate nei DPCM rimarranno valide fino a venerdì 13 novembre compreso.
Di seguito i punti principali dei DPCM:
DOCUMENTI DA SCARICARE
OM INTESA CON REGIONE LOMBARDIA
LINK UTILI
Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo si rimanda alle pagine dedicate:
http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vai alla pagina dedicata.
Mascherine
È confermato l’obbligo di indossare la mascherina a protezione di naso e bocca nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. Quando ci si trova all’aperto, la mascherina va sempre portata con sé e deve essere indossata se non è possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare.
È fortemente raccomandato l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private, se sono presenti persone non conviventi. Nelle abitazioni private, inoltre, è fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere più di 6 persone non conviventi.
Possono essere utilizzate mascherine di comunità (dispositivi non soggetti a particolari certificazioni), mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte. Le mascherine devono essere costituite da materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantire comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
Il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali deve sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l’attività viene svolta.
Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro (come previsto dal DPCM del 13 ottobre 2020).
Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono attività sportiva.
Ultimo aggiornamento
Martedi 19 Dicembre 2023