Di seguito alcune indicazioni
L’USO DELLA MASCHERINA OBBLIGATORIO OVUNQUE
Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere se stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e i loro accompagnatori.
Per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva non è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra protezione individuale durante la predetta attività fisica, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa ed il mantenimento del distanziamento sociale.
GLI SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELLA LOMBARDIA SENZA LIMITI
Non ci sono limiti alla circolazione all’interno del territorio regionale. Ciò comporta quindi che all’interno della Regione Lombardia ci si può spostare senza dover dichiarare il motivo.
GLI SPOSTAMENTI FUORI DALLA LOMBARDIA SALVO PER MOTIVI DI LAVORO SONO VIETATI, SALVO PER LAVORO, URGENZA O SALUTE FINO AL 2 GIUGNO
Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenza lavorative, di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
NO AGLI SPOSTAMENTI ALL’ESTERO E DALL’ESTERO SALVO PER MOTIVI DI LAVORO, URGENZA, SALUTE FINO AL 2 GIUGNO
Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenza lavorative, di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.
SI’ AL RIENTRO DALL’ESTERO
Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Dal 3 giugno, se i dati continueranno ad essere incoraggianti, oltre che su tutto il territorio italiano, sarà possibile viaggiare all’interno degli Stati dell’Unione europea, senza obbligo di quarantena per chi arriva in Italia.
NO ALLA MOBILITA’ DI CHI E’ IN QUARANTENA
È vietata la mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
NO AGLI ASSEMBRAMENTI
È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
SI’ ALLE MANIFESTAZIONI, EVENTI E SPETTACOLI
Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
IL SINDACO PUO’ DISPORRE LA CHIUSURA DELLE AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO DOVE E’ IMPOSSIBILE GARANTIRE LA DISTANZA DI SICUREZZA
Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
SI’ ALLE RIUNIONI MA SOLO GARANTENDO DISTANZA DI SICUREZZA
Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
SI’ ALLE FUNZIONI RELIGIOSE
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
SI’ ALL’APERTURA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI, AGLI ALLENAMENTI SPORTIVI DI SQUADRA E AI MUSEI
Sempre a partire da lunedì 18 maggio potranno riprendere la loro attività gli stabilimenti balneari, così come potranno riprendere gli allenamenti degli sport di squadra e riapriranno i musei. Il tutto sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza specifici.
SI’ ALLA RIAPERTURA DI TUTTI I NEGOZI DI VENDITA AL DETTAGLIO, RISTORANTI, BAR, ESTETISTI, PARRUCCHIERI E DELLE STRUTTURE RICETTIVE
Il Consiglio dei Ministri ha stabilito che da lunedì 18 maggio possono riaprire tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio (quali ad esempio abbigliamento, calzature, eccetera), le attività legate alla cura della persona (parrucchieri, barbieri e centri estetici), così come le attività per la ristorazione (bar ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, eccetera)
Riaprono anche le strutture ricettive, hotel, alberghi eccetera.
Il tutto a condizione che le Regioni accertino che la curva epidemiologica sia sotto controllo e che vengano adottati protocolli di sicurezza
PALESTRE, PISCINE E CENTRI SPORTIVI
SI’ dal 31 maggio la riapertura di palestre, piscine, centri sportivi (disposizione valida in Lombardia).
CINEMA E TEATRO
Dal 15 giugno è prevista la ripresa delle attività di cinema e teatri.
MONITORAGGIO QUOTIDIANO ANDAMENTO SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.
La Regione, informando contestualmente il Ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive.
SANZIONI
Le violazioni sono punite con sanzioni amministrative che prevedono il pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’ esercizio di un’attività di impresa, viene aggiunta alla sanzione amministrativa la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
ALLEGATI
DPCM 17 MAGGIO 2020
Allegati DPCM
ORDINANZA REGIONALE 547_2020
Allegato 1 Ordinanza Regionale
Allegato 2 Ordinanza Regionale