Descrizione
ASSOLVIMENTO OBBLIGO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2025/2026
(NATI DAL 2011 AL 2020)
Prot. n. 7393/2025
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA, AFFARI GENERALI, P.I. E SS.DD.
Ø Visto il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Ø Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante: «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;
Ø Visto il decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 13 dicembre 2001, n. 489, recante: «Regolamento concernente l’integrazione, a norma dell’art. 1, comma 6, della legge 20 gennaio 1999 n. 9, delle norme relative alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico»;
Ø Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
Ø Visto il D. Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, recante: «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della L.28 marzo 2003, n. 53»;
Ø Visto il D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della L. 28/03/2003, n. 53», e ss.mm.ii.;
Ø Visto il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139 «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della legge 27/12/2006, n. 196», che all’art. 1 così recita "L’istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
Ø Visto l'art. 4 del DPR 20/03/2009, n. 89, recante: “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
Ø Vista la Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101, che, all’art. 1 dispone che “nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni”;
Ø Richiamata la Legge n. 107 del 13/07/2015 denominata “La Buona Scuola”;
Ø Vista la Legge 13 novembre 2023, n. 159 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”, che prevede pene severe a coloro che non iscrivono i figli a scuola;
Ø Visto l’articolo 34 della Costituzione che testualmente recita:
«1. La scuola è aperta a tutti.
2. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
3. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
4. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso»;
Ø Vista la nota n. 100847 del 17.12.2025 del Ministero dell’Istruzione e del merito “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2026/2027”;
Ø Visto lo Statuto Comunale;
Ø Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ø Visti i registri anagrafici della popolazione residente di questo Comune
RENDE NOTO
in applicazione delle norme prima richiamate:
1. Sono soggetti all’obbligo di istruzione i minori dal sesto al sedicesimo anno di età. Agli alunni portatori di handicap è consentito il completamento della scuola dell’obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di età.
2. Ha adempiuto all’obbligo di istruzione l’alunno che abbia frequentato le scuole primarie, secondarie di primo grado ed il secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado, statali o non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme vigenti. I genitori del minore, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente alla sua istruzione e/o formazione devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.
3. Rispondono dell’assolvimento del dovere i genitori del minore o chiunque, a qualsiasi titolo, ne faccia le veci.
In relazione al disposto dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 20/03/2009, n. 89, questo ufficio ha compilato l’elenco dei minori che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, soggetti all’obbligo di istruzione. Del detto elenco ogni avente diritto può prendere visione presso l’ufficio Cultura e Pubblica Istruzione durante le ore di apertura della stessa al pubblico. È assicurata la riservatezza dei dati personali così come prescrivono le vigenti norme.
4. L'articolo 4, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 89/2009, testualmente dispone: «Possono altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.»
3. Con nota n° 100847 del 17.12.25” Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2026/2027” il Ministero dell’Istruzione e del Merito al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole e offrire un servizio utile per le famiglie, ha messo a disposizione la Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it), punto di accesso unico per usufruire dei principali servizi e strumenti del Ministero. All’interno della Piattaforma Unica è presente il punto di accesso alle iscrizioni on line, con tutte le informazioni utili per la procedura, raggiungibile a partire dalla voce di menu “Iscrizioni” posta all’interno della sezione “Orientamento”. La presente Nota disciplina, per l’anno scolastico 2026/2027, le iscrizioni:
-alle sezioni delle scuole dell’infanzia;
-alle prime classi delle scuole di ogni grado;
-al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema di iscrizioni on line e dagli istituti professionali presso i quali sono attivati tali percorsi in regime di sussidiarietà;
-alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici;
- al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”.
Non rientrano nell’ambito di applicazione della presente Nota le iscrizioni che si effettuano d’ufficio, ovvero quelle relative agli alunni/studenti ripetenti la classe prima delle scuole di ogni grado e le iscrizioni alle classi successive alla prima, ad eccezione delle iscrizioni alla classe terza del liceo artistico o di uno degli indirizzi dell’istruzione tecnica.
Le domande di iscrizione on line all’anno scolastico 2026/2027 devono essere presentate dalle ore 08:00 del giorno 13 gennaio 2026 alle ore 20:00 del giorno 14 febbraio 2026.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) possono accedere al sistema di iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica, sezione “Orientamento” (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni), utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio.
Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009, n. 69 è inserito anche nel sito web istituzionale di questo comune.
L’ufficio Affari Generali del Comune di Villimpenta ha predisposto l’elenco dei minori soggetti all’obbligo di istruzione nell’a.s. 2026/2027. Ogni avente diritto può prendere visione di detto elenco presso gli uffici preposti del Settore Servizi alla persona negli orari di apertura al pubblico. È assicurata la riservatezza dei dati personali, così come previsto dalle norme vigenti.
Villimpenta, lì 29/12/2025
La Responsabile dell’Area
Dott.ssa Giuseppina Apicella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993
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Ultimo aggiornamento: 29 dicembre 2025, 09:36